Trattamento transfrontaliero di dati personali: la competenza delle autorità di controllo

Quale autorità di controllo risulta competente in caso di trattamento transfrontaliero di dati personali? Esiste una competenza esclusiva in capo all’autorità capofila?
La risposta a tali quesiti viene data dalla CGUE che interviene su una questione che vede contrapposti il Garante belga e Facebook.
Con la Sentenza nella causa C-645/19 la Corte stabilisce che in presenza di determinate condizioni, un’autorità nazionale di controllo, pur non essendo l’autorità capofila per tale trattamento, può esercitare il proprio potere di intentare un’azione dinanzi a un giudice di uno Stato membro, in caso di presunta violazione del Regolamento.

Il caso
La vicenda prende le mosse dall’azione inibitoria intentata nel 2015 dal presidente della Commissione belga per la tutela della vita privata nei confronti delle società Facebook Ireland, Facebook Inc. e Facebook Belgium innanzi al Tribunale di primo grado di Bruxelles, per violazione della normativa sulla protezione dei dati. Nello specifico le violazioni lamentate riguardavano la raccolta e l’utilizzo di informazioni sul comportamento di navigazione degli utenti di Internet belgi, detentori o meno di un account Facebook, mediante varie tecnologie, quali i cookie, i social plugin o i pixel.
Nel 2018 il Tribunale belga ha dichiarato la propria competenza statuendo, nel merito, che Facebook non aveva sufficientemente informato gli utenti di Internet belgi della raccolta e dell’uso delle informazioni e che il consenso prestato dagli utenti non poteva essere ritenuto valido.
Facebook Ireland, Facebook Inc. e Facebook Belgium, come era prevedibile, hanno proposto appello contro tale decisione, ma la Corte d’Appello ha dichiarato la propria competenza unicamente a decidere l’appello presentato da Facebook Belgium.

Il punto
La questione riguarda la competenza di un’autorità di controllo, diversa dall’autorità capofila, a proporre azione giudiziaria ed è su questo aspetto che si articola la pronuncia della CGUE.
Il giudice del rinvio, infatti, ha nutrito dubbi in merito all’incidenza dell’applicazione del meccanismo dello «sportello unico» previsto Regolamento europeo 2016/679 sulle competenze dell’Autorità Belga e si è posto, più in particolare, la questione se, per i fatti successivi all’entrata in vigore del Regolamento, ossia il 25 maggio 2018, l’Autorità per la protezione dei dati possa agire nei confronti di Facebook Belgium, dal momento che è Facebook Ireland ad essere stata individuata come titolare del trattamento dei dati interessati. Infatti, a partire da tale data e segnatamente in applicazione del principio dello «sportello unico» previsto dal Regolamento, solo il Commissario irlandese per la protezione dei dati sarebbe competente ad intentare un’azione inibitoria, sotto il controllo dei giudici irlandesi.

L’autorità capofila
Per comprendere la portata della pronuncia è indispensabile chiarire il concetto di “autorità di controllo capofila”.
Nell’ipotesi in cui il titolare del trattamento effettui dei trattamenti transfrontalieri (ossia oltre i confini nazionali) l’autorità di controllo capofila è l’autorità dello stabilimento principale (del titolare o responsabile del trattamento) che si trova nel territorio dell’Unione. A questa autorità viene trasferita la competenza per quanto riguarda i “trattamenti transfrontalieri” di dati personali svolti da quel titolare o responsabile.
L’obiettivo della devoluzione di competenze a favore dell’autorità capofila è garantire l’esistenza di uno “sportello unico” per i trattamenti transfrontalieri di dati personali in modo tale che la stessa sia considerata l’unico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare o responsabile, restando, in ogni caso, ferme alcune eccezioni che

La pronuncia della Corte
La Corte, attraverso un articolato procedimento di analisi delle singole norme e dei principi cardine del Regolamento, arriva a pronunciarsi nel senso di riconoscere che, in presenza di determinate condizioni, il Regolamento autorizza un’autorità di controllo di uno Stato membro, sebbene diversa dall’autorità capofila, a esercitare il suo potere di intentare un’azione giudiziaria dinanzi ad un giudice di tale Stato in caso di presunta violazione del medesimo Regolamento.
La Corte basa la propria pronuncia su alcuni punti essenziali.

1- Potere di intentare una causa da parte di un’autorità che non riveste la qualifica di capofila
Nell’ipotesi di trattamento transfrontaliero di dati personali, un’autorità di controllo diversa dall’autorità capofila può agire in giudizio solamente:
nel caso in cui il Regolamento conferisca alla stessa il potere di accertare che il trattamento in questione violi le norme dello Regolamento stesso;
l’esercizio di tale potere avvenga nel pieno rispetto delle procedure di cooperazione e di coerenza.

2- Stabilimento nello Stato membro al quale appartiene l’autorità di controllo
Il potere di agire giudizialmente da parte di un’autorità di controllo diversa dall’autorità di controllo capofila, non richiede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento transfrontaliero di dati personali oggetto di tale azione disponga di uno stabilimento principale o di un altro stabilimento nel territorio di tale Stato membro. È comunque richiesto che disponga di uno stabilimento nel territorio dell’Unione.

3- Violazione del Regolamento
Il potere di agire dell’autorità di controllo diversa dall’autorità di controllo capofila può essere esercitato non solo nei confronti dello stabilimento principale del titolare del trattamento che si trovi nello Stato membro di appartenenza di tale autorità, ma anche nei confronti di un altro stabilimento di tale titolare, a condizione che l’azione giudiziaria riguardi un trattamento di dati effettuato nell’ambito delle attività di detto stabilimento e l’autorità di cui trattasi sia competente ad esercitare questo potere. Condizione indispensabile per l’esercizio di tale potere è l’applicazione del Regolamento 2016/679.

4- Azioni intentate prima dell’entrata in vigore del Regolamento
La Corte precisa inoltre che l’azione che sia stata esercitata da un’autorità diversa, prima dell’entrata in vigore del Regolamento, può essere mantenuta, in forza del diritto dell’Unione.

5-Riconoscimento delle disposizioni del singolo Stato membro
La Corte, infine, riconosce l’effetto diretto della disposizione del Regolamento in forza della quale ciascuno Stato membro dispone, per legge, che la sua autorità di controllo abbia il potere di intentare un’azione e, se del caso, di agire in sede giudiziale in caso di violazione del predetto regolamento. Di conseguenza, siffatta autorità può invocare tale disposizione per intentare o proseguire un’azione nei confronti di privati, anche qualora essa non sia stata specificamente attuata nella normativa dello Stato membro interessato.

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By Redazione

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