La prima sezione civile del tribunale di Siracusa ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per una contesa che riguardava un presunto debito a tre zeri vantato dall’Inps nei confronti di un’impresa siracusana. La vicenda è legata al ricorso proposto dalla titolare dell’azienda nei confronti dell’istituto nazionale di previdenza sociale. Il ricorso era stato presentato il 9 marzo 2020 e riguardava l’opposizione a un’intimazione di pagamento e a tre avvisi di addebito a carico di un’impresa che aveva cessato le proprie attività il 25 maggio 2009. Mentre l’anno successivo era avvenuta la cancellazione alla Camera di commercio.
La parte ricorrente ha insistito sul fatto che quelle somme non dovessero essere corrisposte e sull’illegittimità degli atti impositivi. Nel corso del processo, l’Inps ha chiesto la cessazione della materia del contendere perché aveva provveduto, nel frattempo, ad annullare i ruoli per l’avvenuta comunicazione della cancellazione della ditta. Il giudice del Lavoro ha, però, condannato l’Inps al pagamento delle spese della lite perché l’annullamento delle cartelle esattoriali a carico dell’impresa “è avvenuto solo dopo la notifica del ricorso introduttivo”.
“Quello ottenuto dalla mia assistita – commenta l’avvocato Grazia Ventura – è un provvedimento importante perché, di fatto, l’Inps aveva preteso il pagamento di cartelle non dovute per una somma stratosferica che si aggirava sui 45mila euro. Abbiamo dimostrato, in sede processuale, che quelle somme non fossero dovute perché l’impresa aveva comunicato per tempo non solo la cessazione dell’attività ma anche la cancellazione dal registro dell’ente camerale. La sentenza ha segnato una svolta per il contribuente che si era visto notificare la cartella non dovuta”.