L Ordinanza è rivolta ai titolari di Pubblici servizi e agli esercenti sia in sede fissa che ambulante, agli organizzatori degli eventi, ai titolari di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande insistenti o comunque interessanti luoghi pubblici o aperti al pubblico, ubicati nel territorio urbano;
Le inosservanze alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art.17 del T.U.L.P.S., salva l’applicazione di ogni altra sanzione amministrativa e penale per gli illeciti costituenti reato e/o violazione amministrativa;
Fatte salve le responsabilità penali previste dall’art. 650 del codice penale in caso di inottemperanza all’Ordinanza e le eventuali specifiche sanzioni amministrative previste dalla legislazione, i trasgressori, esercenti di pubblico esercizio saranno soggetti alla sanzione accessoria della sospensione dell’attività sino alla conclusione della manifestazione;
Chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà soggetto oltre al reato di cui all’Articolo 650 C.P., all’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25.00 a Euro 500,00, ai sensi dell’art.7 bis comma 1 e 1 bis del D.Lgs.18/08/2000, n.267;
La vigilanza ed il controllo sull’osservanza delle presente ordinanza è demandata agli operatori delle Forze di Polizia