di Concetto Alota
L’undicesima sezione penale del tribunale del riesame di Roma ha emesso un’ordinanza di trentaquattro pagine con la quale ha disposto la trasmissione degli atti relativi alla vicenda del depuratore biologico consortile Ias di Priolo, alla Corte costituzionale sospendendo ogni giudizio. Davanti al tribunale pendevano gli atti d’appello proposti dalla Presidenza del consiglio dei ministri, dai ministeri per le Imprese e dell’Ambiente e dalle società Isab, Versalis, Sonatrach Raffineria Italiana e Sasol Italy che si sono opposti al decreto emesso il 31 luglio scorso dal Gip del tribunale di Siracusa, Salvatore Palmeri, con il quale ha disposto di non autorizzare la prosecuzione delle attività produttive secondo le previsioni del decreto interministeriale del 12 settembre 2023, ritenendo “non ricorrenti le condizioni descritte dalla Corte costituzionale per ritenere operante una legittima procedura di bilanciamento degli interessi in gioco”.
A tali impugnazioni la Procura di Siracusa e anche quella di Roma, ha depositato il 4 ottobre una memoria sollecitando il tribunale romano a dichiarare inammissibile l’appello proposto dai grandi utenti dell’Ias, invitandolo a promuovere un incidente di costituzionalità nella parte in cui individua il tribunale di Roma quale giudice competente a pronunciarsi sulle impugnazioni contro il provvedimento con ci il giudice abbia escluso o revocato l’autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale.
Secondo la Procura, la dichiarazione d’interesse strategico nazionale sia una scelta del potere esecutivo “che assume i tratti tipici di un atto politico”. Ciò costituirebbe una violazione della riserva di legge prevista dall’articolo 25 della Costituzione, posto che non è il legislatore a individuare il giudice naturale bensì l’autorità amministrativa. Insomma, per la Procura aretusea non è il tribunale del riesame di Roma il giudice competente a decidere in ordine all’impugnazione del provvedimento del Gip.
Ai rilievi d’incostituzionalità hanno replicato l’Avvocatura dello Stato e i legali delle società ritenendo infondate le questioni proposte. L’Isab, in particolare, ha sostenuto che la Corte Costituzionale abbia escluso che sia necessario un collegamento tra il giudice e il luogo di commissione del reato e ancora, che il criterio individuato per affidare la competenza al tribunale di Roma rappresenti l’espressione della necessità di mantenere indirizzi applicativi omogenei sul territorio nazionale.
Per i giudici del tribunale del riesame, “la scelta legislativa di attribuire al tribunale di Roma la competenza a conoscere impugnazioni contro i provvedimenti di diniego o di revoca delle autorizzazioni non solo non centro con gli obiettivi voluti dal legislatore ma rischia di essere foriera di ricadute processuali”. Per tale motivo il tribunale ha sospeso il giudizio incidentale disponendo la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale.
Ma ricordiamo, pur se per brevi cenni, la vicenda Ias, che inizia il 12 maggio 2022 quando il Gip del Tribunale aretuseo ha disposto il sequestro preventivo dell’impianto di depurazione consortile gestito da Ias e delle quote societarie, ipotizzando il reato di disastro ambientale.
Il 16 novembre 2022 il Gip Palmeri ha disposto un incidente probatorio, tuttora in corso, per accertare, tra l’altro, le capacità di depurazione dell’impianto Ias e la conformità delle modalità di trattamento dei reflui alla normativa vigente BAT applicabili; la quantità di sostanze inquinanti immesse dal depuratore nelle matrici aria e acqua; la sussistenza di una compromissione o di un deterioramento significativo e misurabile di tali matrici o di un’offesa alla pubblica incolumità; le condotte che avrebbero potuto o dovuto essere adottate per limitare l’emissione di sostanze inquinanti; le condotte attuabili per “ridurre al minimo sostenibile, anche proseguendo le attività produttive, l’impatto inquinante derivante dai reflui immessi nel depuratore”.
Il 5 dicembre 2022 è stato emanato il decreto legge con cui sono state adottate misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici e, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, il 3 febbraio dello scorso anno, il governo ha riconosciuto sia l’impianto Ias sia quello di Priolo Servizi.
Il 12 settembre 2023 sono state definite per l’Isab le misure per il “bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente”.
Il 10 novembre 2023 l0’amministratore giudiziario di Ias ha chiesto al Gip di indicare se, alla luce dell’entrata in vigore del decreto interministeriale, dovessero seguirsi le modalità di controllo e monitoraggio e rispettarsi i valori limite di emissione indicate nell’atto.
Il Gip ha, quindi, promosso incidente di costituzionalità, all’esito del quale la Consulta, con sentenza di quest’anno ha dichiarato parzialmente legittima la disposizione “nella parte in cui non prevede che le misure si applichino per un periodo superiore a trentasei mesi”. Alla luce di tale sentenza, il giudice per le indagini preliminari ha disposto di non autorizzare la prosecuzione delle attività produttive secondo le previsioni del decreto interministeriale del 12 settembre dello scorso anno. Il resto e cronaca dei nostri giorni.