Chi si è illuso che il ricorso al Tar presentato da Ezechia Paolo Reale sulle votazioni per le amministrative per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Siracusa, porterà ad una sentenza a breve, può dormire sonni tranquilli. L’inerzia della pubblica amministrazione rappresenta un fenomeno piuttosto frequente dell’attività della Giustizia amministrativa. La lenta attività sembra assumere naturalmente un significato pregiudizievole per chi, per motivi diversi, sia nella posizione di attendere il compimento di una determinata attività importante, principe in uno Stato di diritti e doveri, da parte della pubblica amministrazione in tempi brevi. Il termine inerzia indotta potrebbe essere utilizzato in tutti i casi come questo. Il riferimento all’esercizio del potere dei giudici amministrativi vuole che agiscano come un soggetto disinteressato e non attivo verso la regola della democrazia compiuta. Si rileva come in tanti casi il mancato svolgimento di un’attività assuma un peso giuridico e non la sua doverosità. La logica ci porta a pensare che passeranno anni e non mesi prima che i cittadini siracusani, forse, potranno ritornare alle urne per “mettere le cose a posto”, esercitando solo per dieci minuti il dettato Costituzionale di “Popolo Sovrano”.
Il Tar, nello specifico, ha sancito la presenza di tanti dubbi sulla regolarità del voto nel capoluogo aretuseo. Come si ricorderà la prima sezione del Tar di Catania ha disposto l’accertamento su 74 delle 123 sezioni totali. Accogliendo di fatto tutti le verifiche spinti nel ricorso presentato da Reale, candidato sindaco e battuto in uno scenario carico di veleni e di misteri al ballottaggio dall’attuale primo cittadino, Francesco Italia, erede naturale dell’ex primo cittadino di Siracusa, Giancarlo Garozzo.
L’avvocato Reale ha chiesto l’annullamento delle operazioni per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale e rispettive proclamazioni; dei verbali di proclamazione dei candidati al ballottaggio; dei verbali delle operazioni in 74 sezioni relativi al primo turno; di tutti i verbali delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale del primo e del secondo turno. Nelle 83 pagine del ricorso venivano riportati i casi di sezioni con dati incompleti dove non sarebbero stati riportati, il numero dei votanti, il numero delle schede autenticate, il numero delle schede autenticate e non utilizzate, la sommatoria tra votanti e schede autenticate e non utilizzate che dovrebbe portare il numero complessivo degli aventi diritto del voto nella sezione. Il riesame accolto dal Tar, rappresenta un caso raro, come dichiarò a caldo il difensore di Reale, l’avvocato messinese Antonio Catalioto.
Concetto Alota