Il Consiglio dei Ministri ha impugnato le Leggi Regionali 5, 6,e 7. In particolare, la Legge Regionale n.5, approvata lo scorso 6 maggio, dal titolo “Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” secondo il Ministero degli Affari Regionali, e per tutto il Governo, viola le competenze legislative riservate, esclusivamente, allo Stato in materia di tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.A parere del Consiglio dei Ministri, la Legge Regionale 5/2019 viola, in particolare, gli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, in quanto determina una «lesione diretta» dei beni culturali e paesaggistici tutelati, con la conseguente grave diminuzione del livello di tutela garantito nell’intero territorio nazionale.Avevo auspicato e sperato, ha proseguito Vinciullo, nell’intervento dello Stato perché mi è sembrato che, negli ultimi mesi, “derive autoritarie” si sono impossessate di autorevoli esponenti della politica e delle Istituzioni.Con l’impugnativa del Consiglio dei Ministri, la Legge, per la parte impugnata, non entra in vigore e, di conseguenza, viene stoppato ogni tentativo di intervento della Giunta Regionale su vicende, ad esempio, legate al Piano Regolatore Generale (P.R.G.), che rimane di esclusiva competenza dei Consigli Comunali, visto che il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto che alcune norme in materia di autorizzazioni paesaggistiche eccedono dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana, ergo, ha concluso Vinciullo, l’area del Nuovo Ospedale di Siracusa la può scegliere solo il Consiglio Comunale di Siracusa, in quanto, nell’impugnativa, il Consiglio dei Ministri ricorda che la potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana viene esercitata “nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato”, e nel rispetto delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», nel cui novero è ricompreso il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).