17 ottobre 2021 – La terza sezione del Tar di Catania ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione rispetto al provvedimento di sgombero del Comune di Priolo Gargallo destinati al consorzio universitario Megara Iblea, sussistendo la giurisdizione del tribunale ordinario, ed ha rigettato il ricorso presentato dal Cumi per quanto riguarda l’ordinanza del sindaco di Priolo, datata settembre dello scorso anno, per lo sgombero dio tre aule nell’edificio di via Alcide De Gasperi.
I fatti risalgono al 10 ottobre 2005, quando il consorzio universitario ha inoltrato al Comune di Priolo formale richiesta di locali per l’ampliamento della propria attività didattica. L’ente pubblico possiede tredici aule al secondo istituto comprensivo “A. Manzoni”, non pienamente utilizzati sino ad oggi. Data la valenza sociale dell’attività svolta dal Consorzio, sono state concesse alcune aule e locali di quest’immobile immobile comunale.
Il mese successivo il comune ha sottoscritto con il consorzio una convenzione, con cui ha concesso l’uso gratuito di durata decennale di questi locali. Con successiva integrazione del 7 gennaio 2009 il termine di rilascio dell’immobile è stato posticipato al 2016, e, successivamente, rinnovato sino alla data del 2026. In virtù di tale accordo è stata stipulata con l’università di Messina convenzione per la costituzione di corsi di laurea in Giurisprudenza. L’Anvur, l’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, ha accreditato nel 2019 l’immobile di via De Gasperi come unica e possibile sede del corso di laurea.
Il 14 settembre dello scorso anno, il Comune di Priolo ha richiesto al Cumi di provvedere allo sgombero di tre aule attigue all’immobile, per eseguire lavori ritenuti “urgenti”, motivata dall’esigenza di riapertura della scuole in tempo di covid.
In sede di udienza davanti al Tar di Catania, il Comune di Priolo ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse in esito alla fine del periodo dell’emergenza Covid in ambito scolastico. Il Collegio ha, però, osservato “come la ordinaria ripresa dell’attività didattica sia stata una tanto felice quanto breve parentesi. Già infatti nel mese di novembre dell’anno 2020 si era tornati ad una generalizzata attività didattica a distanza (…). E’ quindi evidente che nessuna automatica restituzione al Consorzio delle tre aule, oggetto della controversia, si sia mai potuta realizzare alla data del 7 luglio 2021” perché “in base allo stato della normativa vigente” a quella data “debba ritenersi esser mai cessato lo stato di emergenza in ambito scolastico”.
Il Tar ha ritenuto non esservi stata alcuna violazione della convenzione stipulata 16 anni fa, perché “l’interesse curato dal Comune di Priolo Gargallo nel caso di specie sia assolutamente prevalente, e renda senz’altro recessivo quello del consorzio”.
Secondo il Consorzio universitario “il provvedimento impugnato è stato emesso non per fronteggiare una situazione eccezionale, imprevedibile o imprevista attuale, ma soltanto per prevenire eventuali riflessi negativi dalla inefficiente organizzazione relativa alla riapertura delle scuole di Priolo”, e in “carenza del presupposto della “contingibilità”, atteso che l’ordinanza del sindaco, è stata adottata rispetto a una situazione nota da mesi e già esistente”. Il Collegio ha, invece, stabilito che “il comune di Priolo non si sia affatto trovato a fronteggiare una situazione nota da mesi e già esistente: giacché dall’inizio dell’emergenza Covid 19 è stato un continuo succedersi di norme che hanno ripetutamente ridisegnato i confini fra l’attività didattica a distanza ed in presenza, senza mai fornire con sufficiente stabilità alle amministrazioni interessate una base previsionale per l’esatta stima del fabbisogno in termini di spazi utilizzabili”.