Il compito di prescrivere l’isolamento domiciliare spetta agli operatori sanitari competenti per territorio. Le indicazioni su come e quando disporlo sono specificate nel Dpcm firmato il 4 marzo 2020 dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.
Il Dpcm dispone che chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, o sia transitato e abbia sostato nei Comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm del 1 marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
Quarantena: cosa devono fare gli operatori sanitari
Contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione. Una volta stabilita la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore sanitario deve:
- accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi.
Mentre all’interessato viene chiesto di:
- misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera);
- mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
- non avere contatti sociali;
- non effettuare spostamenti e viaggi;
- rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
Sorveglianza attiva durante l’isolamento
L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del ministero della Salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
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