Non fu commessa alcuna irregolarità nell’approvazione dell’istanza di riesame dell’Aia da parte del ministero dell’Ambiente alla Esso per l’emungimento dell’acqua allo stabilimento del polo petrolchimico siracusano. La prima sezione del Tar di Catania ha emesso, infatti, una sentenza con cui ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Melilli contro il Ministero dell’Ambiente e nei confronti della Esso Italiana per l’annullamento del decreto con cui il dicastero il 22 marzo dello scorso anno ha approvato l’istanza per l’esercizio della raffineria sita tra Augusta e Melilli.
Quest’ultimo Comune ha esposto che, in esito alla riunione del 7 febbraio dello scorso anno, il “Gruppo istruttore” della “Commissione Istruttoria Aia”,nominato per l’istruttoria dell’istanza di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, presentata dalla Esso Italiana, ha trasmesso la bozza di parere istruttorio conclusivo. Il rappresentante del Comune di Melilli, l’ing. Casinotti, formulava riserve sulla questione dei consumi idrici della Esso. Ha segnalato una possibile violazione, da parte del Gestore, osservando come la società avrebbe richiesto un ulteriore emungimento della falda, a fronte di una precedente prescrizione che prevedeva invece una riduzione dei prelievi di acqua. Il referente del gruppo istruttoria aveva prospettato quale soluzione che nel punto di approvvigionamento fosse inserita una prescrizione per consentire annualmente la verifica del consumo dell’acqua effettivamente emunta. Ma il comune di Melilli, in sede di conferenza dei servizi, ha insistito sulle proprie posizioni e, non ottenendo alcun riscontro, ha impugnato il provvedimento ipotizzando un eccesso di potere per difetto d’istruttoria e la grave crisi idrica nel territorio di Melilli a seguito dell’emungimento di 13milioni di metri cubi d’acqua da parte di Esso. Peraltro, nel mese di luglio è pervenuto al Comune un esposto, a firma del movimento per la difesa dei diritti dei cittadini, con cui veniva adombrato il reato di interruzione di pubblico servizio (idrico); il Comune ha quindi adottato un’ordinanza contingibile e urgente sospendendo il servizio in alcune zone della città.
Il Tar di Catania ha osservato che le norme del decreto ministeriale prevedono che le proposte di parere del gruppo istruttore sono sottoposte all’attenzione di tutti i partecipanti; in caso di adozione di modalità asincrone, le proposte si intendono assentite, dove non oggetto di riserve entro 3 giorni dalla comunicazione. Dal punto di vista procedurale “non appare alcuna evidente violazione, posto che il parere trasmesso poi alla conferenza di servizi ben avrebbe potuto contenere degli “aggiustamenti”.
Lo stato italiano è il primo nemico dell’ambiente e della salute pubblica
FUORI LA MASSONERIA DALLE ISTITUZIONI!
Vergogna non vi fermate neanche davanti l’evidenza dei fatti!