13 ottobre 2021 – Si infiamma la polemica green pass nei porti. Una circolare del ministero dell’Interno raccomanda alle imprese del settore “di mettere a disposizione del personale sprovvisto di green pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti”.
Poi precisa che gli operatori economici “potranno valutare”. Il Comitato dei lavoratori ribadisce che dal 15 ottobre, se non verrà ritirato l’obbligo del Green Pass, bloccherà le attività del porto di Trieste”.
Intanto Draghi ha firmato il Dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo dal 15 ottobre. La mancanza del pass non comporta il licenziamento, ma chi non ce l’ha dovrà essere allontanato dal posto di lavoro e ciascun giorno di mancato servizio conterà come una assenza ingiustificata: niente contributi e calcolo di giorni di ferie. Il controllo avverrà tramite una app messa a disposizione dal governo.
Controlli con la App, quotidiani e a rotazione in modo da coinvolgere tutto il personale, niente contribuiti e ferie oltre allo stipendio per chi non ha il certificato verde e risulta assente, divieto per le aziende di conservare il Qr code dei dipendenti, che arriverà anche per chi è esentato per motivi di salute dal vaccino. E ancora, verifiche anticipate non oltre le 48 ore in caso si debbano organizzare turni di lavoro e possibilità per chi si è immunizzato all’estero con i vaccini autorizzati di avere la certificazione.
Green Pass, FAQ sui dpcm firmati dal Presidente Draghi (VAI)
Con l’entrata in vigore dell’obbligo del green pass in tutti i luoghi di lavoro alle porte, arrivano i Dpcm che integrano il decreto che ha introdotto l’obbligatorietà e definiscono le regole con le quali milioni di italiani – dipendenti pubblici, privati e autonomi – conviveranno da venerdì. Due sono i provvedimenti adottati da palazzo Chigi e firmati dal presidente del Consiglio Mario Draghi: il primo, su proposta dei ministri della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e della Salute Roberto Speranza, riguarda le linee guida relative all’obbligo della certificazione nella pubblica amministrazione; il secondo, su proposta del ministro dell’Economia Daniele Franco, di quello dell’innovazione tecnologica Vittorio Colao e dello stesso Speranza, introduce una serie di strumenti informatici che consentiranno una verifica automatizzata del possesso delle certificazioni.
Misure alle quali se ne aggiunge una terza, una circolare – anzi due – del Viminale sulla possibilità per le aziende portuali di offrire gratis i tamponi ai propri dipendenti. Nella prima, il capo di gabinetto del ministero, per evitare che si blocchino i porti in caso di un alto numero di dipendenti senza il green pass, “raccomanda” ai prefetti di “sollecitare” le aziende affinché valutino la possibilità di mettere a disposizione gratis i tamponi. Una formula ambigua, soprattutto su chi -nel caso- dovesse pagare i test, che ha richiesto una seconda circolare. Le aziende “potranno valutare, nella piena autonomia, ogni possibile modalità organizzativa ai fini dell’acquisizione del green pass da parte dei dipendenti sprovvisti”. In caso decidessero di farlo, il costo sarebbe dunque a carico loro e non dello Stato. La circolare apre comunque un caso ed infatti i sindacati ne hanno subito approfittato per chiedere l’estensione della richiesta a tutto il settore dei trasporti.
Quanto alle linee guida della Pa – sulle quali c’è il via libera del Garante della Privacy – il Dpcm ribadisce che l’obbligo del pass (vale anche quello cartaceo) riguarda tutti i dipendenti pubblici ma anche quelli delle imprese dei servizi di pulizia, ristorazione, manutenzione e rifornimento dei distributori automatici, i consulenti, i collaboratori, i frequentatori di corsi di formazione, i corrieri, i visitatori. Esclusi invece gli utenti. Chi non ha il pass deve essere allontanato subito e ogni giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata (con le giornate festive e non lavorative che rientrano nel conto). Lo stipendio viene sospeso fin dal primo giorno di assenza ma “in nessun caso” si può essere licenziati. Nel periodo d’assenza, inoltre, non maturano né contributi né ferie.
E se la mancanza del dipendente dovesse comportare “un’interruzione di un servizio essenziale”? L’amministrazione, dice il Dpcm, può stabilire una convenzione con altri enti oppure utilizzare la mobilità interna tra uffici o aree diverse. Ma come funzionano i controlli? Devono essere fatti ogni giorno, all’accesso in ufficio o anche successivamente, a tappeto o a campione in una misura non inferiore al 20% del personale in servizio e assicurando una rotazione costante. Per evitare ritardi e code all’ingresso, i datori di lavoro potranno stabilire una maggiore flessibilità negli orari di ingresso e d’uscita. Per le verifiche potrà essere utilizzata la App ‘VerificaC19’ oppure i nuovi strumenti previsti dal Dpcm, che consentiranno una verifica “quotidiana e automatizzata” rilevando solo il possesso del pass e nessun alto dato del dipendente.
Sarà possibile integrare il sistema di lettura del Qr code con i tornelli o con gli apparecchi per la rilevazione della temperatura già presenti nelle aziende e i software dialogheranno – con un’interazione asincrona – direttamente con la piattaforma nazionale che rilascia il green pass: attraverso ‘NoiPa’ per gli enti pubblici che aderiscono a questa piattaforma o con il portale Inps per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia pubblici che privati o, infine con i sistemi informativi di gestione del personale per quelle amministrazioni pubbliche che hanno almeno mille dipendenti. Ma il Dpcm che modifica il decreto sull’obbligo del pass chiarisce anche altri due aspetti non secondari: per il datore di lavoro, pubblico e privato, c’è “l’esplicito divieto” di conservare i Qr code delle certificazioni né è possibile “in alcun caso” raccogliere i dati dei dipendenti “salvo quelli strettamente necessari” all’applicazione delle sanzioni. Inoltre, sarà possibile richiedere il pass in anticipo al dipendente in caso si devono programmare turni aziendali, ma questo anticipo dovrà essere “strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore”.