Il Tar di Catania, con la sentenza numero 1771/2019 depositata oggi, ha ritenuto illegittimo il criterio del prezzo più basso adottato dall’Amministrazione per l’aggiudicazione della gara ponte del servizio di igiene urbana. Va ricordato che la gara ponte era stata espletata perché nel mese di maggio 2018 il Cga aveva riformato la sentenza del Tar di Catania ritenendo illegittima l’offerta di “Igm rifiuti industriali s.r.l.” per aver reso “una dichiarazione obiettivamente reticente”, confermando l’esclusione delle altre concorrenti alla gara aperta indetta dal Comune.
Lo stesso Tar, nell’odierna pronuncia, ha ammesso “la complessità della vicenda procedimentale”, compensando le spese legali dichiarate per tale motivo irripetibili.
La scelta di effettuare una gara in tempi rapidi nel maggio 2018 era stata determinata dalla necessità di garantire economicità (cioé un costo minore), trasparenza e partecipazione. Si scelse di fare una gara piuttosto che individuare il gestore con ordinanza, così come avvenuto nel passato per diversi anni.
Rimane aperta, per l’Amministrazione, una questione fondamentale posta ai giudici ma che non ha trovato risposta. Considerato che il Tar in altri giudizi aveva condannato il Comune di Siracusa al risarcimento dei danni ritenendo illegittimo l’affidamento tramite ordinanza, quale procedura si sarebbe dovuto porre in essere per garantire con celerità la scelta del gestore di un servizio che non può subire interruzioni? Il servizio sarà comunque proseguito senza soluzione di continuità dall’attuale gestore.
L’Amministrazione sta, inoltre, valutando se impugnare la sentenza per chiederne la riforma, come già avvenuto nel recente passato per altre sentenze.