“L’immobile di via Foti non poteva essere venduto a trattativa privata” (VIDEO)

La procedura di alienazione del bene immobile di proprietà comunale sito a Siracusa in via Foti, attuata con la Determina Dirigenziale del 28 marzo a firma del Dirigente responsabile del Settore Beni Demaniali e Patrimoniali, non poteva essere fatta che con un bando pubblico. Lo afferma il gruppo di Lavoro Mazzarrona di Alternativa Libera Siracusa.
Nel premettere che, dalla lettura della citata Determina dirigenziale si evince che: l’alienazione autorizzata con il D. D. n.1418/2025, invece, discende da un frazionamento del
bene, ovvero esclusivamente alla porzione di terreno della particella sub 6;  l’operazione di frazionamento della vendita ha permesso all’amministrazione comunale di
invocare la procedura di trattativa privata essendo l’importo stimato della sola particelle sub 6 inferiore alla soglia di 100.000 euro;
è stato così formulato parere positivo dell’alienazione dell’area  alla Società Sviluppo Mazzarona s.r.l. per un importo di 81.512 euro; a motivazione della procedura di vendita mediante trattativa privata svoltasi esclusivamente con interlocuzione con la società Società, il RUP ha citato genericamente il “Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale”,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 29 Luglio 2019;
Il gruppo Gruppo di Lavoro Mazzarona di Alternativa Libera Siracusa fa notare che il regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale”, disciplina la procedura di trattativa privata con l’art. 23 intitolato “Trattativa privata preceduta da gara ufficiosa”. L’articolo prevede, quindi, non un affidamento diretto a una unica società selezionata dal RUP, bensì, una trattativa preceduta da gara ufficiosa che coinvolga più partecipanti. Nel caso in questione, non solo non vi è stata una preliminarmente una gara pubblica nella quale l’Amministrazione Comunale abbia manifestato la volontà di alienare l’area di via Foti, volontà che prevede l’adeguata pubblicità anche attraverso l’obbligatoria pubblicazione dell’avviso di gara per almeno 30 giorni nell’Albo Pretorio.
Per il movimento politico, la parzializzazione del bene con l’alienazione solo del sub 6 è una alienazione non in linea con quanto disciplinato dall’art. 6 del “Regolamento per l’alienazione
del patrimonio immobiliare comunale” che al comma 3 prevede deroghe sul bene da alienare solo in caso di particolari circostanze che, però, non ricorrono nel caso in questione.
Inoltre al comma 6 del richiamato articolo, una variazione delle previsioni del Piano di Alienazione, così come si è verificato con la vendita non di tutta l’area prevista ma solo di una
parte, è subordinata alla redazione di specifico atto deliberativo a cura del Consiglio Comunale, atto che allo scrivente non risulta sia stato prodotto.

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By F N

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