L’Isab non dovrà corrispondere al comune di Melilli la somma di circa un milione di euro per la tariffa della tassa sui rifiuti. L’ha stabilito la terza sezione del Tar di Catania che ha accolto il ricorso proposto dalla raffineria anche contro l’Ato srr e l’Igm Rifiuti Industriali, disponendo l’annullamento della delibera del consiglio comunale melillese del 29 giugno 2021 relativa all’approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe al fine della Tari anno 2021. Con quella delibera, il civico consesso aveva approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti con i relativi importi e le tariffe base per le utenze non domestiche.
L’Isab, attiva con tre distinti impianti nel polo petrolchimico di Melilli, aveva proposto ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana per la impugnazione dei provvedimenti. Il ricorso è, quindi, finito davanti al Tar con la costituzione in giudizio del Comune di Melilli che ha presentato una memoria, al pari dell’Isab.
Il Tar ha sancito che “l’Amministrazione, in violazione della disciplina vigente, non ha allegato alla deliberazione impugnata il prescritto piano finanziario” mentre la relazione tecnica “si risolve in una serie di dichiarazioni astratte, generiche e di principio”. Inoltre, la categoria “attività industriale petrolchimico ed energetico” non è prevista da alcuna norma legislativa o regolamentare ed è stata indebitamente e irritualmente introdotta dal Comune”. I giudici hanno anche evidenziato che “non si evincono gli elementi valutativi dell’iter logico seguito dall’Amministrazione ai fini della creazione di tale voce e dell’attribuzione della relativa ed esorbitante tariffa; l’avere ingiustificatamente attribuito una tariffa così elevata alla sola “attività industriale petrolchimico ed energetico” implica che quest’ultima sia, di fatto, tenuta a sopportare la gran parte dei costi relativi al generale servizio dei rifiuti espletato dal Comune”.