Priolo. Fibre di amianto in libertà nell’aria: discarica in contrada Sorciaro tra indifferenza e abbandono -GUARDA IL VIDEO-

 

Una sinistra distesa di amianto misto a detriti ricoperti dalla vegetazione da circa otto anni giace nell’indifferenza generale nell’area dell’interconnessione. Correva l’anno 2010 quando l’associazione “Priolo Parla” presentò una denuncia pubblicamente e alla forze di polizia sulla presenza di una discarica illegale di amianto e altro materiale inquinante in contrada Sorciaro. Esattamente in una frazione dell’area dell’Interconnessione, dove sono interrate le condotte delle industrie del petrolchimico che collegano i diversi stabilimenti. Nel 2014 ancora una denuncia sulla stessa linea d’onda e per lo stesso identico motivo da parte di un attivista del Psi, al commissariato di Polizia di Priolo. Ma a distanza di 8 anni lo scenario non è cambiato; anzi, addirittura è peggiorato. Come in una sfida a guardie e ladri, per tanto tempo la zona è stata presa di mira da chi voleva disfarsi di lastre di amianto o di materiali di risulta proveniente dalle ristrutturazioni di edifici e di chi invece tentava di contrastare questo cattivo e incivile vezzo.

Si tratta di un reato grave, ma ormai diffuso su scala industriale e con tanti interessi collegati. Amianto e detriti sono sparpagliati in quell’area in quantità davvero incalcolabili, disseminai in lungo e in largo. I cumuli sono sotterrati a strati con altri materiali di scarto e ricoperti dalla vegetazione. I rifiuti hanno occupato buona parte dello spazio, dove sono interrati i tubi in cui scorrono prodotti i chimici e gli idrocarburi; una discarica abusiva a cielo aperto, che, come dimostrano le foto, i vandali hanno divelto e portato via anche le coperture dei pozzetti d’ispezione delle condotte, lasciando senza protezione valvole e meccanismi vari. Un segno di chiaro abbandono della zona. Per fortuna, al fine di evitare il ripetersi del gesto criminoso, sono stati posti nello spazio di accesso dalla strada asfaltata all’interno dell’aria già fortemente inquinata, dei grossi massi. Grave appare invece l’abbandono da parte delle industrie utilizzatori del terreno che per contratto sono obbligati a mantenere pulito l’intero tragitto, dove scorrono i grossi tubi metallici. Ma, nei fatti pratici, non è, purtroppo, così.

Troppe le fibre di amianto in libertà che  il vento sposta le sinistre molecole nell’aria responsabili di una grave patologia tumorale chiamata “mesotelioma”; un cancro tanto infido da avere un’incubazione di almeno 15 anni e un decorso mortale di 24 mesi al massimo. Una patologia dolorosa conosciuta da troppi cittadini e da una stragrande parte di lavoratori, che coinvolge il destino d’interi nuclei familiari.

I cittadini di solito sono confusi dinanzi allo scempio chiamato inquinamento selvaggio; nel territorio siracusano l’inquinamento in generale è ormai diffuso e fuori ogni controllo, così come nel resto della Sicilia e dell’Italia intera. Nei dintorni della zona industriale siracusana (Sin Priolo), nel litorale che da Siracusa arriva fino ad Augusta per completarsi nel lentinese, tra rifiuti urbani, amianto, pericolosi, tossici e nocivi sotterrati nei terreni o giacenti nelle discariche abusive e autorizzate si sommano una quantità che può essere considerata intorno ai due miliardi di metri cubi, oltre a quelli che sono in fondo al mare sia all’interno della rada di Augusta, sia fuori in mare aperto, con una scia sul fondo minore che arriva fino a Portopalo di oltre cento milioni di metri cubi.

Dinanzi ad una situazione del genere il cittadino ha tutto il diritto, così come il dovere civico di denunciare l’inquinamento del suo territorio. Ma di esposti alle forze di polizia e alla Procura della Repubblica, al Sindaco delle città, al Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente, al Prefetto della provincia e con pericolo della sicurezza, dell’incolumità e l’ordine pubblico, si è oltrepassato ogni record.

Quali sono i poteri della pubblica amministrazione per prevenire e reprimere l’inquinamento? 

La Corte di Giustizia di Lussemburgo ha di recente ritenuto legittima la legge italiana nella parte in cui pone a carico dell’operatore economico che ha provocato l’inquinamento, chi inquina paga, con l’obbligo di provvedere alla messa in sicurezza d’urgenza ed alle misure di riparazione del danno. L’Amministrazione pubblica dovrà individuare il soggetto responsabile. Se il soggetto non è individuato o non provvede alla bonifica sarà la pubblica amministrazione ad intervenire rivalendosi sul proprietario o dell’utilizzatore del sito, nei limiti dell’aumento di valore del fondo a seguito dell’intervento.

Orbene, questo procedimento amministrativo,da parte della pubblica amministrazione, può essere attivato a seguito di una diffida; ma, nei fatti pratici e nella maggior parte dei casi, non funziona. Specie per le amministrazioni comunali che lasciano scorrere il tempo, come nel caso sopra esposto, rimandando ai procuratori della Repubblica la patata calda. Pratiche che finiscono regolarmente nel dimenticatoio. I siti da bonificare sono diventati davvero tanti e sparsi dappertutto.

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Ma le norme in materia sono alquanto, sibilline e a volte inapplicabili.

L’abbandono dei rifiuti è vietato dall’art.192 del Dlgs 152/2006, ed è vietato sul suolo, nel suolo, comma 1, allo stato liquido o solido nelle acque superficiali e sotterranee (comma 2); al comma 3 dell’art. 192 – Dlgs 152/2006 si impone a chiunque viola i commi 1 e 2, di “procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento, al ripristino dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari dei diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contradditorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

“L’articolo 192 del Dlgs 152/2006 è la trasposizione dell’art.14 del Dlgs 22/97 c.d. “decreto Ronchi”, ed ancor prima, ovvero nella vigenza del DPR 915/82, forse per la mancanza di una esplicita disposizione di legge, le amministrazioni comunali interpretavano la normativa sui rifiuti, riversando l’onere al proprietario del terreno per “responsabilità oggettiva” dello stesso, dimostrando la proprietà del terreno.

“Il sistema sanzionatorio della Parte IV del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006) prevede sanzioni diverse a seconda di colui che commette l’illecito, ovvero, se dell’abbandono è colpevole una persona privata, è comminabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 255 comma 1, se invece è imputabile ad una società avente personalità giuridica, è comminabile la pena o ammenda di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) e b) . Col passare degli anni, ancora oggi i Tribunali amministrativi ed il Consiglio di Stato devono intervenire per dichiarare illegittime le ordinanze comunali di rimozione rifiuti e ripristino dei luoghi, i cui destinatari sono i proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento dei terreni oggetto di abbandono o depositi incontrollati di rifiuti, emanate dal Sindaco senza aver preventivamente lo stesso o la polizia giudiziaria , provveduto ad accertare il colpevole dell’abbandono o dimostrare il dolo o la colpa del proprietario del terreno.

“La fase ispettiva, propedeutica all’emanazione dell’ordinanza, spetta alla polizia giudiziaria o al Sindaco stesso, ed è indispensabile al fine di dimostrare le responsabilità di colui che effettivamente ha abbandonato i rifiuti, o dimostrare il dolo (espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario – concorso nel reato) o la colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) o colpa omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l’illecito; solo rispettando tale condizione di responsabilità diretta o di corresponsabilità o responsabilità solidale con gli autori dell’illecito abbandono dei rifiuti, si potrà ritenere responsabile il proprietario o titolare di altro diritto reale del terreno nel quale tale abbandono è avvenuto”. Fonte: “Ambiente.it”.

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Come dire: scusate, non è successo niente.

Concetto Alota

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