Priolo: rettificata la determina sulla vendita bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o lattine

La dertemina

OGGETTO:PARZIALE MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N 15 DEL 23/08/2023
IL VICE RESPONSABILE DEL V SETTORE
-PREMESSO che con Ordinanza sindacale n. 15 del adottata il 23.08.2023 , è stato riscontrato nella proposta e nell’atto di competenza del Sindaco un mero errore di battitura del periodo contraddistinto ai punti n. 1 -2-3 della suddetta pertanto la stessa si modifica ed integra con le giuste motivazione di seguito riportate
1. È fatto assoluto divieto a chiunque, di somministrare e/o vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine;
2. Il divieto di somministrare e/o vendita di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o lattine, prescrivendo che la relativa bevanda dovrà essere consumata all’esterno dei locali unicamente in bicchieri di carta, di plastica, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
3. È vietato a chiunque detenere e portare nelle aree interessate dall’evento, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l’intento di distribuirli agli astanti, anche a solo titolo gratuito;
PROPONE
PER I MOTVI IN PREMESSA CITATI
CHE durante lo svolgimento delle manifestazioni contenute nel programma “Priolo in Festa” da tenersi nei giorni 25/26/27/29 e 30 Agosto 2023 con la massima attenzione alla sicurezza e incolumità pubblica di adottare apposita ordinanza di divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche in bottiglie di vetro e lattine , per consumo le stesse dovranno essere somministrate versandole nei
bicchieri di plastica e carta ; divieto di somministrazione di bevande analcoliche in bottiglie di vetro in lattina , le stesse all’esterno del locale dovranno essere consumate in bicchieri di carta o plastica Dalla sede municipale, 26/08/2023
IL VICE RESPONSABILE DEL V SETTORE
Comm.Giuliano Salvatore
IL SINDACO
VISTA la sopra riportata proposta del Vice Responsabile del V Settore
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 15 del 23.08.2023
VISTA la D.D. del settore II n. 1667 del 22/08/2023 e la comunicazione del ufficio sport e spettacolo relativa al programma denominato “Priolo in festa” in epigrafe citata;
CHE dette manifestazioni rappresentano un momento di aggregazione, di svago per la cittadinanza oltre che un ritorno economico e di immagine per la città di Priolo Gargallo;
VISTO che le manifestazioni possono richiamare un notevole numero di persone e che è ipotizzabile un elevato consumo di bevande, anche alcoliche, con incremento dell’uso di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro che potrebbero causare danni ai beni pubblici e privati e soprattutto alle persone;
VISTE, inoltre, le Circolari del Ministero dell’ Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza nr
.555/O.P./0001991/2017 del 7/06/2017 e del Ministero dell’Interno –dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – n.0011464 del 19/06/2017 concernenti “Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza” nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l’opportunità di valutare l’adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità. Per ultimo la circolare del Ministero dell’Interno del 18/07/2018 che individua i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
VALUTATO che l’abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi della manifestazione e nelle sue vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire un rischio concreto
per l’incolumità pubblica;
RITENUTO necessario per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell’ambiente, di dover evitare possibili danni a persone e a cose;
RITENUTO, inoltre, di dovere scongiurare l’ipotesi che chi intende partecipare agli eventi possa presentarsi sui luoghi delle manifestazioni già in possesso di bottiglie e di contenitori di vetro o lattine;
VISTI:
Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n.773;

La Circolare del Ministero dell’Interno n.555/0P/0001991/2017 del 07/06/2017;
La direttiva del Ministero dell’Interno n. 1101/110 del 28/07/2017;
Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali “e s.m.i. come modificato dal D.L.20/02/2017 n. 14 convertito in legge 18/04/2017 n. 48;
Il D.M. del Ministero dell’Interno del 05 agosto 2008, con cui si disciplina l’ambito di applicazione dell’art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità
locali;
L’art.3 della legge241/1990 e s.m.i.;
Gli art.650 e 689 del Codice Penale;
Il Decreto Legge 20/02/2017, n.14, convertito con modificazioni della legge 18 aprile 2017,
n.48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
A parziale modifica dell’Ordinanza n 15 del 23/08/2023
ORDINA
Per quanto sopra in premessa, e per motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica durante le manifestazioni del programma “Priolo in festa”, che si terranno nei giorni 25/26/27/29 e 30 Agosto 2023
1. È fatto assoluto divieto a chiunque, di somministrare e/o vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine;
2. Il divieto di somministrare e/o vendita di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o lattine, prescrivendo che la relativa bevanda dovrà essere consumata all’esterno dei locali unicamente in bicchieri di carta, di plastica, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita; 3. È vietato a chiunque detenere e portare nelle aree interessate dall’evento,
bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l’intento di distribuirli agli astanti, anche a solo titolo gratuito;
AVVERTE
La presente Ordinanza è rivolta ai titolari di Pubblici servizi e agli esercenti sia in sede fissa che ambulante, agli organizzatori degli eventi, ai titolari di distributori automatici per la
somministrazione di alimenti e bevande insistenti o comunque interessanti luoghi pubblici o aperti al pubblico, ubicati nel territorio urbano;
Le inosservanze alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art.17 del T.U.L.P.S., salva l’applicazione di ogni altra sanzione amministrativa e penale per gli illeciti costituenti reato e/o
violazione amministrativa; Fatte salve le responsabilità penali previste dall’art. 650 del codice penale in caso di inottemperanza all’Ordinanza e le eventuali specifiche sanzioni amministrative previste dalla legislazione, i
trasgressori, esercenti di pubblico esercizio saranno soggetti alla sanzione accessoria della sospensione dell’attività sino alla conclusione della manifestazione;
Chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà soggetto oltre al reato di cui all’Articolo 650 C.P., all’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25.00 a Euro 500,00,
ai sensi dell’art.7 bis comma 1 e 1 bis del D.Lgs.18/08/2000, n.267;
La vigilanza ed il controllo sull’osservanza delle presente ordinanza è demandata agli operatori delle
Forze di Polizia;
DA ATTO
Della pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio online del Comune in
amministrazione trasparente.
DISPONE
Che l’Ordinanza sia immediatamente trasmessa:
A S.E. il Prefetto di Siracusa;
Al Dirigente del Commissariato di P.S. SEDE;
Alla Stazione Carabinieri SEDE;
Al Comando di Polizia Locale SEDE;
A tutti i titolari di pubblici Esercizi.
AVVERTE CHE
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
E’, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all’art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni
dalla sua pubblicazione.
Il Sindaco
On. Dott. Giuseppe Gianni

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