Resort Four Seasons, in conformità alla destinazione urbanistica impressa con lo strumento vigente (che classifica le aree in parte come T1 -Aree di nuovo impianto per la ricettività turistico alberghiera, ed in altra parte come T2 -Aree di nuovo impianto attrezzate per la ricettività turistica). Elemata il 29 novembre 2010, ha avanzato istanza di approvazione di un piano di lottizzazione di iniziativa privata. Ma l’Assessorato regionale per i Beni Culturali, con decreto dell’1 gennaio 2012 ha adottato il piano paesaggistico, che comportava, sulle aree oggetto dell’intervento, una sostanziale inedificabilità.
A seguito di una serie di ricorsi proposti dalla società il Tar di Catania, con sentenza del 28 luglio 2017 – dopo aver riunito i ricorsi – ha annullato, tra gli altri, il decreto di adozione del Piano paesaggistico del 2012. Con decreto del 20 ottobre 2017, l’assessorato dei Beni Culturali ha approvato il piano paesaggistico senza tuttavia pubblicarlo sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Nell’ultimo ricorso presentato Elemata deduce l’illegittimità, sotto vari profili, del piano. In particolare, lamenta l’illegittimità del decreto per violazione del giudicato nascente, in quanto non sarebbe stato riavviato l’iter istruttorio, in violazione della sentenza. L’assessorato ha replicato di potere superare gli obblighi col fatto di avere acquisito il parere della speciale commissione, Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio, espresso nella seduta del 7 luglio 2017.
Elemata rileva anche l’assenza della concertazione che avrebbe condotto alla discrasia tra le previsioni del piano regolatore generale, che prevede la destinazione turistico ricettiva delle aree di proprietà della ricorrente, e il piano paesaggistico che ne intende precludere l’edificazione. Inoltre, a giudizio della società ricorrente non si sarebbe tenuto conto del fatto che le aree in questione sono state pienamente restituite all’edificabilità prevista dallo strumento urbanistico comunale, a seguito dell’annullamento delle deliberazioni comunali con le quali era stata mutata la destinazione urbanistica, tra le altre, delle aree acquistate dalla ricorrente.
Il Tar ha sentenziato “difetta la legittimazione e l’interesse in capo alla ricorrente, quale soggetto privato, a dedurre profili involgenti l’omessa partecipazione di enti diversi. Nel caso in questione, la mancata concertazione avrebbe dovuto esser fatta rilevare dal soggetto titolare della posizione giuridica soggettiva lesa”. Dall’esame degli atti e delle deduzioni difensive della Regione siciliana si evince come “la concertazione istituzionale abbia avuto inizio in data 16 dicembre 2010 presso il Dipartimento Regionale e come l’iter si sia articolato mediante la convocazione e partecipazione di tutti gli enti interessati”. Quanto all’insufficiente rappresentazione del territorio, che sarebbe avvenuta utilizzando una cartografia in scala 1:50.000 che non consentirebbe di individuare con sufficiente precisione i confini delle aree interessate da differenti livelli di tutela, l’Amministrazione eccepisce l’erroneità del profilo, essendo la scala di rappresentazione (non 1:50.000 ma) 1:25.000, abbondantemente adeguata per tale tipologia di piano.
Il Tar scrive poi: “Le eventuali contraddizioni evidenziate dalla parte tra il regime del suolo risultante dal piano regolatore generale, che consentirebbe la realizzazione del progetto della ricorrente, e il divieto assoluto posto dal vincolo 3 del Piano Paesaggistico non possono costituire motivi per l’illegittimità di quest’ultimo, ove le scelte discrezionali dell’amministrazione siano giustificate (come nel caso). Le precedenti scelte urbanistiche comunali, per altro provenienti da Organo diverso, non possono certamente “vincolare” o condizionare le scelte assessorili di tutela paesaggistica, né far assurgere un’aspettativa ad una situazione giuridicamente protetta”.