L’Agenzia delle Entrate dovrà anticipare le somme relative alla seconda metà dei rimborsi sospesi a causa del sisma del 1990. Lo sancisce un’ordinanza dalla Corte di Giustizia tributaria della Sicilia che spiega che il rimborso deve esser conferito integralmente a costo che l’Agenzia anticipi a debito le somme dovute ai contribuenti.
La quarta sezione della Corte di giustizia tributaria ha affrontato il caso proposto da una contribuente siracusana che si era vista respingere dalla commissione tributaria regionale il rimborso Irpef per gli anni 1991 e 1992. In giudizio è stata chiamata la direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate di Siracusa che ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia da parte della Corte costituzionale relativa alla questione di legittimità sollevata dall’ordinanza di rimessione della Corte di giustizia di primo grado.
Una buona serie di soggetti residenti nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania, colpite dal sisma del 13 dicembre 1990, potrà godere della giustizia da molto tempo sperata anche grazie ad alcuni precedenti della Corte di Cassazione che nel mese di maggio dello scorso anno, ma anche recentemente, in occasione di alcuni contenziosi per l’ottemperanza di sentenze già definitive, aveva stabilito il principio di diritto secondo il quale l’Agenzia delle entrate doveva ricorrere alle anticipazioni per soddisfare il credito del contribuente che aveva già ottenuto ragione in sede merito. “E’ in arrivo una campagna di rimborsi – spiega il dottore commercialista Ivano Tarquini, che ha difeso la contribuente siracusana – che, tuttavia, è riservato al momento, solo a chi ha avuto ragione in sede tributaria, ottenuto una sentenza definitiva e, successivamente, ha presentato il ricorso per l’ottemperanza della sentenza che confermava il diritto al credito del 90% delle imposte versate per gli anni di imposta tra il 1991 e il 1992”. L’avvocato Tarquini sostiene che la strada sia stata spianata per i rimborsi integrali ma, “solo per coloro che per quegli anni svolgevano mansioni di lavoro dipendente, perché in termini di impresa la questione è ancora in salita, in quanto gli uffici finanziari si oppongono al rimborso a seguito della decisione cosiddetta Final della Commissione Europea, nonostante viga il principio del de minimis, che consente anche alla imprese di ottenere il rimborso per somme inferiori alle 200mila euro senza che tale diritto possa essere confuso con un aiuto di Stato”.