Il Tar di Palermo ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’azienda che intendeva realizzare un lido balneare alla Scala dei Turchi. el 2019, la Società. A.M. sas richiedeva al Comune di Realmonte il permesso di costruire, lungo la spiaggia limitrofa alla Scala dei Turchi, uno stabilimento balneare. Al fine di contestare il rilascio del citato permesso, interveniva nel relativo procedimento amministrativo la società P.G.M. Srl., già titolare di uno stabilimento balneare limitrofo all’area in cui si sarebbe dovuto realizzare il nuovo stabilimento, rilevando la violazione delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza di Agrigento in ordine al rispetto di una distanza minima pari a 100 mt dagli altri stabilimenti balneari.
Pertanto, a fronte delle criticità emerse nella relativa istruttoria, il Comune di Realmonte rigettava la richiesta di permesso di costruire presentata dalla A. M. sas, la quale proponeva un ricorso innanzi al TAR-Palermo. Al fine di resistere a tale azione, si costituivano in giudizio il Comune di Realmonte, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino e la società P.G.M. srl, con il patrocinio dell’Avv. Vincenzo Airò, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel giudizio, l’avvocato Rubino rilevava la legittimità del provvedimento di diniego adottato dal Comune di Realmente, evidenziando che il progetto in questione non avrebbe potuto essere assentito in quanto il chiosco sarebbe stato realizzato ad una distanza inferiore ai 100 mt rispetto al preesistente stabilimento della P.G.M. srl e ciò in violazione delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza di Agrigento.
Quest’ultima, invero, in più occasioni ha ribadito che la limitazione della distanza dei 100 m tra le strutture volte alla diretta fruizione del mare, “indipendentemente dall’appartenenza al suolo demaniale o ai privati, è finalizzata a contenere la proliferazione di tali manufatti in area di particolare pregio paesaggistico quale nel caso in specie è la Scala dei Turchi”.
Inoltre, Rubino evidenziava l’intervenuta decadenza del titolo concessorio, in quanto la società A.M. sas non aveva presentato entro i termini la richiesta di proroga e la circostanza che l’ASP di Agrigento, in ragione di una variazione all’originario progetto, aveva sospeso l’efficacia del parere igienico sanitario rilasciato in precedenza.
Nelle more del giudizio, nel novembre scorso, la società ricorrente, anche in ragione delle difese, desisteva dall’azione proposta e, conseguentemente, con sentenza del 30 dicembre, Il TAR-Palermo ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto.
Per effetto della predetta sentenza, nel rispetto delle determinazioni assunte dal Comune di Realmonte e delle prescrizioni della Soprintendenza, non potrà dunque essere edificato un altro stabilimento balneare nella rinomata Scala dei Turchi, che, come è noto,