Stamani il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) ha pubblicato l’ordinanza relativa all’appello delle Associazioni venatorie contro l’ordinanza del Tribunale Amministrativo regionale della Sicilia – Sede di Palermo (TAR) del 26/09/2020 con cui, a seguito di ricorso delle Associazioni ambientaliste Legambiente, LIPU e WWF (patrocinate dagli Avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice del Foro di Palermo), era stata sospesa parzialmente la stagione di caccia ed erano state bocciate numerose disposizioni del Calendario Venatorio 2020-2021, emanato dall’Assessore all’Agricoltura on. Edy Bandiera.
Secondo il CGA, la sospensiva del TAR era adeguatamente motivata e basata su principi condivisibili; pertanto, viene confermata l’illegittimità della c.d. “pre-apertura” (ossia l’anticipazione della stagione di caccia per alcune specie) dei primi giorni di settembre; l’esclusione dall’elenco delle specie cacciabili di Pavoncella e Moriglione (uccelli migratori in declino in Europa, tipici delle zone umide); il divieto di immissioni e abbattimento di Fagiano e Starna; il prolungamento della caccia alla Beccaccia oltre il 10 gennaio, ecc. Sulla caccia al coniglio – sospesa perché non sorretta da adeguati censimenti – permane l’obbligo per la Regione di rispettare il parere e le prescrizioni scientifiche impartite dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Legambiente, LIPU e WWF esprimono soddisfazione per questa ulteriore vittoria giudiziaria contro la “deregulation venatoria” condotta pervicacemente dall’Assessorato regionale all’agricoltura: purtroppo l’unico modo per ottenere il rispetto delle leggi e delle indicazioni scientifiche in materia di caccia è quello di ricorrere alla carta da bollo ed all’autorità giudiziaria, di fronte ad un’Amministrazione regionale totalmente refrattaria a questi basilari principi.
Poiché la stagione caccia sta per chiudersi (31 gennaio 2021), le Associazioni ambientaliste si attiveranno per tempo affinché la prossima stagione venatoria sia disciplinata da un calendario regionale corretto e rispettoso delle normative statali, comunitarie e delle indicazioni scientifiche di ISPRA.