Gli indirizzi della strategia europea, per far fronte ai cambiamenti climatici, puntano alla decarbonizzazione, indirizzi che sono stati recepiti dall’Italia nel PNIEC ed in una serie di strumenti normativi per agevolare l’adozione di soluzioni sostenibili sia per la produzione che per l’efficienza energetica. Tra i recenti strumenti normativi il Superbonus 110% va nella giusta direzione consentendo di ridurre l’attitudine energivora dei nostri fabbricati contribuendo al contenimento dei cambiamenti climatici.
I cambiamenti climatici sono il prezzo che stiamo pagando per far fronte ai nostri fabbisogni energetici. La soluzione non è eliminare i fabbisogni ma adottare soluzioni sostenibili seguendo gli indirizzi della strategia europea sulla decarbonizzazione. E’ mandatorio adoperarsi per produrre energia con soluzioni sostenibili e contenerne i consumi con un utilizzo efficiente e consapevole ovvero funzionale. Anche se in netto ritardo il problema è stato preso in considerazione a livello globale e sono state avviate una serie di iniziative e misure con lo scopo di sensibilizzare sul fenomeno e adoperarsi per porvi rimedio. L’Europa da tempo si adopera per contrastare i cambiamenti climatici favorendo la transizione verso una economia eco-sostenibile mediante una riduzione delle emissioni di carbonio. Già con la sottoscrizione del “Protocollo di Kyoto”, impegnandosi ad adottare politiche comunitarie e nazionali per uno sviluppo economico decarbonizzato. Impegno confermato in occasione della XXI Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro per la lotta contro i cambiamenti climatici, svoltasi a Parigi nel 2015, “Accordo di Parigi”. Accordo che stabiliva la necessità di contenere il riscaldamento terrestre al di sotto dei 2°C definendo un piano d’azione globale. L’Italia ha recepito le indicazioni europee formulando la proposta contenuta nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, piano scaturito dalla sinergia del Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e Ministero dei Trasporti. Il tema è molto vasto e riguarda la mobilità, l’industria, i servizi, il residenziale …. ovvero tutto ciò che utilizza l’energia elettrica e/o termica. Focalizziamoci sul nostro parco immobiliare, che presenta una vocazione fortemente energivora, in particolare tra i recenti strumenti normativi che indirizzano l’adozione di soluzioni sostenibili per contenere il cambiamento climatico l’Italia ha varato il Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio (DI 34/2020 art.119 e Legge 77/2020 di conversione).
IL SUPERBONUS 110% IN BREVE
Il provvedimento superbonus 110% per condomini e case unifamiliari permette un rimborso fiscale tramite detrazione dall’Irpef del 110% delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi su alcune tipologie di immobili. Il rimborso fiscale può anche avvenire attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito anche alle banche o istituti finanziari. Sono proprio queste due novità i plus del superbonus consentendo il risparmio immediato di tutto o in parte evitando la nota e meno stimolante pluriennale (10 o 5 anni) rateizzazione. Gli interventi riguardano la riqualificazione antisismica (sisma bonus) e la riqualificazione energetica (eco bonus) purché consenta il miglioramento di almeno 2 classi energetiche. Rispetto al già esistente ecobonus del 50% e 75%, l’ecobonus 110% è un provvedimento che gli si affianca ma è più restrittivo e prevede una serie di vincoli per poterne beneficiare. Gli interventi che contempla prevedono anche la possibilità, a certe condizioni, di realizzare un impianto fotovoltaico.
CHI PUÒ USUFRUIRNE
Il superbonus si applica agli interventi di riqualificazione di efficientamento energetico (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus) a condizione che le spese di riqualificazione devono essere sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Per l’ecobonus gli interventi di riqualificazione energetica sono richiesti i requisiti:
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio in alternativa il conseguimento della classe energetica più alta, dimostrabile con attestato di prestazione energetica (APE ) ante e post operam, rilasciata con dichiarazione asseverata da tecnico abilitato;
rispetto requisiti minimi previsti dal dl 63/2013 convertito in legge 90/2013, dietro dichiarazione asseverata da tecnico abilitato.
Il superbonus si applica agli interventi effettuati da:
condomìni;
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
istituti autonomi case popolari, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
terzo settore: associazioni no profit / Onlus;
associazioni e società sportive dilettantistiche.
In particolare il sismabonus (CIRCOLARE N. 24/E Agenzia delle Entrate) riguarda qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l’abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive.
INTERVENTI EFFETTUABILI, REQUISITI E LE MISURE DEL BENEFICIO FISCALE
Gli interventi agevolabili si distinguono in trainanti e trainati, i primi abilitano sostanzialmente i secondi.
Interventi principali o trainanti:
Isolamento termico degli involucri edilizi.
Requisiti: aumento di due classi energetiche, richiesta APE ante e post operam.
Detrazione:
000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni dell’edificio.
Requisiti: aumento di due classi energetiche, richiesta APE ante e post operam.
Detrazione:
000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione impianti climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari.
Requisiti: aumento di due classi energetiche, richiesta APE ante e post operam.
Detrazione: 30.000 € per singola unità immobiliare.
INFOGRAFICA CLASSI ENERGETICHE
Miglioramento rischio sismico
Requisiti: l’immobile non sia ubicato in zona sismica 4 e l’intervento di miglioramento riduca di almeno una classe il rischio sismico.
Detrazione: 96.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali.
INFOGRAFICA CLASSI SISMICHE
Interventi aggiuntivi o trainati:
L’effettuazione di interventi trainanti di isolamento termico e cappotto, consente anche la detrazione al 110% degli interventi di Efficientamento energetico previsti dall’Ecobonus per:
serramenti
caldaie a condensazione
scaldacqua a pompa di calore
solare termico
frangisole
domotica
Requisiti: aumento di due classi energetiche, richiesta APE ante e post operam.
Detrazione: circa 100.000 €.
L’effettuazione di almeno un intervento trainante consente anche la detrazione al 110% degli interventi per:
Impianti fotovoltaici realizzati su edifici e connessi alla rete elettrica.
Requisiti: cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
Detrazione: La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.
Sistema di accumulo correlati agli impianti fotovoltaici
Detrazione: 1.000 € per ogni kWh nel limite complessivo di spesa di euro 48.000 e, comunque, di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
Colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici.
Detrazione: 3.000 €
DETRAZIONE E SUE ALTERNATIVE
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto, l’agevolazione del 110% oltre ad essere utilizzata in detrazione può essere utilizzata come credito di imposta, è proprio questa opzione la novità. In buona sostanza il committente ovvero lo specifico soggetto avente diritto, per sostenere le spese, ha 3 scelte:
compatibilmente con la propria capienza Irpef, può recuperarle in cinque quote annuali di pari importo, con un profitto del 10% rispetto a quanto anticipato;
può cederle all’impresa esecutrice, ottenendo un contributo consistente in uno sconto in fattura fino al 100% dell’importo, l’impresa a sua volta potrà utilizzare tale credito di imposta con facoltà di cederlo ulteriormente ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;(*)
può cedere il credito ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, ottenendo un contributo consistente in uno sconto in fattura fino al 100% dell’importo.(*)
(*) L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi meglio dettagliati nel paragrafo 7.2 della Circolare n.24/E del 8 agosto 2020 delle Agenzia delle Entrate e riguardanti:
recupero del patrimonio edilizio;
efficienza energetica;
adozione di misure antisismiche;
recupero o restauro della facciata degli edifici;
installazione di impianti fotovoltaici;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
ADEMPIMENTI
La Circolare n.24/E del 8 agosto 2020 delle Agenzia delle Entrate al capitolo 8 dettaglia gli adempimenti, che in linea generale e in base all’intervento, è necessario effettuare anche ai fini del Superbonus: gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. In particolare è necessario richiedere:
Il VISTO DI CONFORMITA’ – Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
L’ASSEVERAZIONE – È necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto, le asseverazioni ante e post operam per gli Interventi principali o trainanti e per gli interventi aggiuntivi o trainati di efficientamento energetico. Le asseverazioni sono rilasciate da tecnici abilitati, che con le asseverazioni certificano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti, la congruità delle spese sostenute, l’efficacia della riduzione del rischio sismico. Copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa per via telematica all’ENEA.
CONCLUSIONI
Il superbonus giunge in concomitanza ad altre norme ed in piena coerenza con le direttive europee in materia di contenimento dei cambiamenti climatici. Oltre a recepire le direttive europee mette in campo misure per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Intende essere anche un propulsore della domanda per far si che l’economia del settore edilizia rivesta il suo consono ruolo di motore della ripresa economica, così come lo è stato nel dopo guerra ovvero nei decenni successivi agli anni quaranta.
Il superbonus 110% è una opportunità che ci consente anche di ridurre i nostri costi energetici ma occorre essere ben informati prima di aderirvi, per evitare la spiacevole sorpresa a fine lavori di non avere diritto alle detrazioni e ritrovarsi con conti da pagare.
Approfondimenti sull’argomento sono disponibili dalle guide realizzate:
dal Mise https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110
dall’Agenzia delle entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
dall’Enea https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html
di Gianfranco Ossino, Ingegnere e Responsabile Osservatorio Aidr per la Digitalizzazione dell’Ambiente e dell’Energia