VIDEO – Scarinci FDI: revocare in autotutela o modificare l’ordinanza del Sindaco di Priolo sugli alcolici in quanto sono dubbi i profili dì legittimità

Riceviamo e pubblichiamo

Ecco la Determina

ORDINANZA SINDACALE
N. 15 del 23-08-2023
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE
ALCOOLICHE IN BOTTIGLIE DI VETRO, BICCHIERI DI VETRO, BICCHIERI DI PLASTICA E
CARTA, LATTINE, IN OCCASIONE DELLE MANIFESTIVITA’ DENOMINATE “PRIOLO IN FESTA”
2023 .
IL VICE RESPONSABILE DEL V SETTORE
VISTE la D.D. del settore II n. 1667 del 22/08/2023 e la comunicazione del ufficio sport e spettacolo
relativa al programma denominato “Priolo in Festa” che si svolgerà nei giorni 25/26/27/29 e 30
Agosto 2023;
CHE gli eventi in programma rappresentano un momento di aggregazione, di svago per la cittadinanza
oltre che un ritorno economico e di immagine per la città di Priolo Gargallo;
VISTO che le manifestazioni possono richiamare un notevole numero di persone e che è ipotizzabile
un elevato consumo di bevande, anche alcoliche, con incremento dell’uso di bottiglie di vetro,
bicchieri di vetro che potrebbero causare danni ai beni pubblici e privati e soprattutto alle persone;
VISTE, inoltre, le Circolari del Ministero dell’ Interno – Dipartimento Pubblica
Sicurezza nr.555/O.P./0001991/2017 del 7/06/2017 e del Ministero dell’Interno – dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – n.0011464 del 19/06/2017 concernenti
“Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza” nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche
l’opportunità di valutare l’adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e
vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire
pericolo per la pubblica incolumità. Per ultimo la circolare del Ministero dell’Interno del 18/07/2018
che individua i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche;
VALUTATO che l’abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi della manifestazione e
nelle sue vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire un rischio concreto
per l’incolumità pubblica;
RITENUTO necessario per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell’ambiente, di dover
evitare possibili danni a persone e a cose;
RITENUTO, inoltre, di dovere scongiurare l’ipotesi che chi intende partecipare agli eventi possa
presentarsi sui luoghi delle manifestazioni già in possesso di bottiglie e di contenitori di vetro o lattine;
VISTI:
Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n.773;
La Circolare del Ministero dell’Interno n.555/0P/0001991/2017 del 07/06/2017;
La direttiva del Ministero dell’Interno n. 1101/110 del 28/07/2017;
Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali “e s.m.i. come modificato dal D.L.20/02/2017 n. 14 convertito in legge 18/04/201 n.48;
Il D.M. del Ministero dell’Interno del 05 agosto 2008, con cui si disciplina l’ambito di
applicazione dell’art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e
tutelare con proprio provvedimento l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità
locali;
L’art.3 della legge241/1990 e s.m.i.;
Gli art.650 e 689 del Codice Penale;
Il Decreto Legge 20/02/2017, n.14, convertito con modificazioni della legge 18 aprile 2017,
n.48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
PROPONE
Durante lo svolgimento delle manifestazioni contenute nel programma “Priolo in Festa” da tenersi nei
giorni 25/26/27/29 e 30 Agosto 2023 con la massima attenzione alla sicurezza e incolumità pubblica di
adottare apposita ordinanza di divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche, sia per asporto, sia
per consumo anche se le stesse vengano somministrate versandole nei bicchieri di vetro plastica e carta
; divieto di somministrazione di bevande analcoliche in bottiglie di vetro in lattina , le stesso all’esterno
del locale dovranno essere consumate in bicchieri di carta o plastica
IL VICE RESPONSABILE DEL V SETTORE
Comm.Giuliano Salvatore
IL SINDACO
VISTA la sopra riportata proposta del Responsabile del V Settore
VISTA la D.D. del settore II n. 1667 del 22/08/2023 e la comunicazione del ufficio sport e spettacolo
relativa al programma denominato “Priolo in Festa” in epigrafe citata;
CHE dette manifestazioni rappresentano un momento di aggregazione, di svago per la cittadinanza
oltre che un ritorno economico e di immagine per la città di Priolo Gargallo;
VISTO che le manifestazioni possono richiamare un notevole numero di persone e che è ipotizzabile
un elevato consumo di bevande, anche alcoliche, con incremento dell’uso di bottiglie di vetro,
bicchieri di vetro che potrebbero causare danni ai beni pubblici e privati e soprattutto alle persone;
VISTE, inoltre, le Circolari del Ministero dell’ Interno – Dipartimento Pubblica
Sicurezza nr.555/O.P./0001991/2017 del 7/06/2017 e del Ministero dell’Interno – dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – n.0011464 del 19/06/2017 concernenti
“Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza” nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche
l’opportunità di valutare l’adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e
vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire
pericolo per la pubblica incolumità. Per ultimo la circolare del Ministero dell’Interno del 18/07/2018
che individua i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche;
VALUTATO che l’abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi della manifestazione e
nelle sue vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire un rischio concreto
per l’incolumità pubblica;
RITENUTO necessario per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell’ambiente, di dover
evitare possibili danni a persone e a cose;
RITENUTO, inoltre, di dovere scongiurare l’ipotesi che chi intende partecipare agli eventi possa
presentarsi sui luoghi delle manifestazioni già in possesso di bottiglie e di contenitori di vetro o lattine;
VISTI:
Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n.773;
La Circolare del Ministero dell’Interno n.555/0P/0001991/2017 del 07/06/2017;
La direttiva del Ministero dell’Interno n. 1101/110 del 28/07/2017;
Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali “e s.m.i. come modificato dal D.L.20/02/2017 n. 14 convertito in legge 18/04/2017 n.
48;
Il D.M. del Ministero dell’Interno del 05 agosto 2008, con cui si disciplina l’ambito di
applicazione dell’art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e
tutelare con proprio provvedimento l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità
locali;
L’art.3 della legge241/1990 e s.m.i.;
Gli art.650 e 689 del Codice Penale;
Il Decreto Legge 20/02/2017, n.14, convertito con modificazioni della legge 18 aprile 2017,
n.48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
ORDINA
Per quanto sopra in premessa, e per motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica durante le
manifestazioni del programma “Priolo in Festa” :
1. È fatto assoluto divieto a chiunque, di vendere bevande alcoliche e superalcoliche in
bottiglie di vetro e plastica, anche se versate in contenitori o bicchieri di vetro, carta o
plastica, oltre che in lattina;
2. Il divieto di somministrare e/o vendere bevande analcoliche, in contenitori di vetro o
lattine, prescrivendo che la relativa bevanda dovrà essere consumata all’esterno dei locali
unicamente in bicchieri di carta, di plastica, nei quali le bevande dovranno essere versate
direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
3. È vietato a chiunque detenere e portare nelle aree interessate dall’evento, bevande
soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l’intento di distribuirli
agli astanti, anche a solo titolo gratuito;
AVVERTE
La presente Ordinanza è rivolta ai titolari di Pubblici servizi e agli esercenti sia in sede fissa che
ambulante, agli organizzatori degli eventi, ai titolari di distributori automatici per la
somministrazione di alimenti e bevande insistenti o comunque interessanti luoghi pubblici o aperti al
pubblico, ubicati nel territorio urbano;
Le inosservanze alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art.17 del T.U.L.P.S., salva
l’applicazione di ogni altra sanzione amministrativa e penale per gli illeciti costituenti reato e/o
violazione amministrativa;
Fatte salve le responsabilità penali previste dall’art. 650 del codice penale in caso di inottemperanza
all’Ordinanza e le eventuali specifiche sanzioni amministrative previste dalla legislazione, i
trasgressori, esercenti di pubblico esercizio saranno soggetti alla sanzione accessoria della
sospensione dell’attività sino alla conclusione della manifestazione;
Chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà soggetto oltre al reato di cui
all’Articolo 650 C.P., all’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25.00 a Euro 500,00,
ai sensi dell’art.7 bis comma 1 e 1 bis del D.Lgs.18/08/2000, n.267;
La vigilanza ed il controllo sull’osservanza delle presente ordinanza è demandata agli operatori delle
Forze di Polizia;
DA ATTO
Della pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio online del Comune in
amministrazione trasparente.
DISPONE
Che l’Ordinanza sia immediatamente trasmessa:
A S.E. il Prefetto di Siracusa;
Al Dirigente del Commissariato di P.S. SEDE;
Alla Stazione Carabinieri SEDE;
Al Comando di Polizia Locale SEDE;
A tutti i titolari di pubblici Esercizi.
AVVERTE CHE
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi
abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, o al Presidente della Regione
Siciliana, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
E’, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le
modalità indicate all’art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni
dalla sua pubblicazione.
Priolo Gargallo, 23-08-2023 IL SINDACO
ON. DOTT. GIUSEPPE GIANNI


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